Salute e Sicurezza sul Lavoro




16 dicembre 2020

Validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi

A seguito di ulteriori approfondimenti sulla validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, inizialmente prorogata sino ai novanta giorni successivi alla data di fine emergenza (fine ottobre), dall’art. 103, comma 2 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del DL 17 marzo 2020, n. 18) è stata ulteriormente modificata dall’art. 3-bis, introdottoin sede di conversione, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159 che converte il DL 7 ottobre 2020, n. 125.

A seguito di tutte le modifiche quindi, l’art. 103 commi 2 e 2-sexies  stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (attualmente definita al 31 gennaio 2021), conservano la loro validità  per i novanta giorni successivi alla fine dello stato di emergenza ( 3 maggio 2021).

Quanto sopra naturalmente non inficia in alcun modo la validità dei corsi di formazione ed aggiornamento in materia di salute e sicurezza svolti con i criteri previsti durante l’emergenza Covid-19, nel periodo suddetto.

Non è possibile applicare nessuna proroga alla formazione dovuta ai neo-assunti, stagisti e quant’altro, la formazione deve essere iniziata subito il primo giorno di assunzione e deve essere completata entro i 60 giorni dall’assunzione.