Statuto

Statuto della CNA Gallura Associazione Provinciale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – Costituzione

E’ costituita la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della CNA Provinciale Olbia -Tempio. La CNA Provinciale assume il nome di CNA GALLURA , associazione volontaria e senza fini di lucro, con sede in Olbia.
La CNA Provinciale di seguito denominata CNA GALLURA concorre a comporre il sistema CNA e rappresenta il livello di relazione, gestione strategica ed attuazione della rappresentanza di interessi nella provincia di Olbia-Tempio.

ART. 2 – Scopi e attività da svolgere in diretta attuazione dei medesimi

Scopi della CNA GALLURA sono la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo di tutte le imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle piccole e medie industrie e del più generale mondo dell’impresa e delle relative forme associate, nonché degli artigiani, del lavoro autonomo nelle sue diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali.

In diretta attuazione di tali scopi, la CNA GALLURA svolge le seguenti attività:

a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese nell’ambito del sistema produttivo provinciale; promuove inoltre lo sviluppo dell’associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
b) promuove o fornisce direttamente servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali, assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
c) promuove lo sviluppo e la tutela dell’assistenza sociale a favore degli artigiani e dei loro familiari ed addetti, nonché di altre categorie di cittadini italiani e stranieri. Per realizzare tale scopo la CNA si avvale del suo ente di Patronato EPASA, organizzazione strumentale e specifica attraverso la quale esplica le attività di patronato di cui alle legge 30 marzo 2001 n.152, la cui costituzione è stata approvata con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.071947, n. 804, ratificato dalla Legge 17.04.1956, n. 561;
d) assume iniziative volte alla qualificazione e all’aggiornamento professionale delle imprenditrici e degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del sistema CNA, avvalendosi anche delle strutture nazionali e territoriali dell’Ente Confederale Istruzione Professionale Artigianato (ECIPA);
e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione della CNA Pensionati;
f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, a potenziare la loro produttività ed a favorire la collocazione del loro prodotto sui mercati;
g) costituisce strutture organizzative idonee a compiere operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, assume la partecipazione e promuove la costituzione di società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali, svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
h) individua i bisogni degli associati nella gestione dell’impresa, nella relazione con il mercato e con l’ambiente nel quale è inserita l’impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e di qualificazione delle imprese;
i) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti previa consultazione con il livello regionale.

TITOLO II
IL SISTEMA CNA: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE

ART. 3 – La CNA GALLURA

La CNA GALLURA costituisce il sistema provinciale ed unitario di rappresentanza generale dell’impresa nella Provincia di Olbia-Tempio, con particolare riferimento all’Artigianato, alle Piccole e Medie Imprese, alle Piccole e Medie Industrie e alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo ed ai pensionati, così come definito dallo statuto nazionale e regionale della CNA.

Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l’intero sistema CNA ed ha diritto a valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.

L’adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all’inquadramento nella CNA Provinciale nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.

I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.

Il sistema confederale CNA, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sull’utilità, reciprocità e creazione di valore.

In base alle modalità previste dall’art.13 lett. h dello Statuto della CNA Nazionale, la Direzione Provinciale può deliberare in ordine ad associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:

a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
b. l’aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l’aggregato conferisce a CNA, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l’autonomia organizzativa statutaria dell’associazione richiedente;
c. l’affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l’uso del marchio CNA all’associato. Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l’associato e la CNA, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi istituzionali in cui è presente.
I rapporti di partenariato e di aggregazione di livello Provinciale possono essere decisi previa comunicazione alla Direzione Regionale e alla Direzione Nazionale.

ART. 4 – Scopi e compiti della CNA GALLURA

La CNA Provinciale è il livello confederale di base del sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati al sistema CNA medesimo che hanno sede nel territorio provinciale. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali ed ogni altro raggruppamento di interesse riconosciuto dalla CNA in cui la CNA Provinciale si articola.

Nella CNA Provinciale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della Confederazione e prende avvio il processo di legittimazione.

Le CNA Provinciali operano per l’organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Pensionati e degli altri raggruppamenti di interesse secondo quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto Regionale della CNA Sarda.

La CNA Provinciale:

· rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nella provincia;
· rappresenta la CNA nel medesimo ambito provinciale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello provinciale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del sistema CNA;
· individua ed organizza a livello provinciale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione dell’impresa, in sintonia con l’intero sistema CNA. La CNA Provinciale può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
· attua e gestisce nell’ambito degli indirizzi complessivi del Sistema CNA del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
· definisce le politiche finanziarie provinciali, nell’ambito delle politiche del sistema CNA, realizzandone l’attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell’organizzazione;
· stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell’ambito dell’associazione; detiene il potere esclusivo al livello provinciale di assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
· può proporre, d’intesa con la CNA Regionale, la costituzione di associazioni subprovinciali, con particolare riferimento alle aree metropolitane, la cui ammissione al sistema CNA è deliberata dalla Direzione Nazionale della CNA;

La Direzione della CNA Nazionale valuta la compatibilità dello statuto della CNA GALLURA con i principi generali dello Statuto della CNA Nazionale e con i requisiti previsti dall’art. 8.

La CNA GALLURA assegna alla CNA Regionale, nelle forme previste dall’articolo 4 dello Statuto Regionale e del Regolamento Regionale, il controllo sulla correttezza degli atti e sul rispetto dei vincoli statutari, il potere di verifica e la funzione di controllo finanziario e di bilancio della struttura provinciale.
Su delega specifica della Direzione Nazionale della CNA, la Direzione Regionale può decidere il Commissariamento della CNA GALLURA nelle forme previste dalle norme statutarie.

ART. 5 – Le articolazioni del sistema della CNA

La CNA GALLURA concorre, con la Cna Regionale, all’organizzazione delle Unioni Regionali CNA, di CNA Pensionati e di eventuali altri raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA regionale.

a) Le Unioni CNA
L’Unione è una istanza di aggregazione di interessi professionali e di settore.
Le Unioni sono stabilite dalla Direzione Nazionale CNA.
Ad ogni livello confederale non possono essere costituite nuove Unioni od Unioni che configurino aggregazioni ulteriori o difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.

Le Unioni della CNA Sarda sono articolazioni di livello regionale. Esse sono costituite, a partire dal livello regionale, da tutti gli associati al sistema CNA appartenenti al rispettivo ambito professionale o settore di attività economica.

Le Unioni sono dotate di organi elettivi di governo rappresentativi della pluralità delle identità professionali degli associati presenti all’interno dell’Unione a livello regionale.

Ciascuna Unione, nella propria autonomia, può articolarsi ulteriormente al suo interno secondo modalità organizzative atte a riconoscere, valorizzare, rappresentare specifici ambiti di interesse interni all’Unione e legati ad identità di mestiere, di settore, di filiera, di distretto produttivo, di territorio.

Sono organi dell’Unione:

● l’Assemblea
● il Consiglio
● la Presidenza
● il Presidente

L’Assemblea regionale dell’Unione si riunisce ogni 4 anni e concorre ad eleggere pro quota i componenti dell’Assemblea regionale della CNA nell’ambito delle norme stabilite dallo statuto e dal regolamento della CNA regionale.

Contestualmente:

● elegge il Consiglio regionale dell’Unione secondo modalità di composizione e di funzionamento stabilite dagli statuti e/o dai regolamenti della CNA Regionale che ne garantiscano la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all’Unione;

● elegge il Presidente e la Presidenza dell’Unione Regionale, nomina il Segretario di unione garantendo la rappresentanza ed il pluralismo delle identità professionali e di settore interne all’Unione;

● elegge i rappresentati dell’Unione Regionale al Consiglio Nazionale di Unione, secondo il regolamento approvato dalla Direzione della CNA Nazionale.

I Presidenti regionali e i componenti della Presidenza di Unione restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente di Unione regionale è membro di diritto dell’Assemblea Regionale della CNA e della Direzione Regionale della CNA.

Le Unioni svolgono la funzione di rappresentanza esterna per delega del Presidente regionale della CNA.

Il Presidente regionale della CNA delega di norma all’Unione e al suo Presidente di:

● rappresentare gli interessi degli associati nell’ambito dell’Unione stessa, impegnandosi a determinare una effettiva ed equilibrata integrazione organizzativa del sistema CNA;
● rappresentare istituzionalmente le relative categorie professionali;
● elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza dei rispettivi mestieri e/o settori e stipulare, previo assenso della Presidenza Regionale CNA i CRI dei rispettivi mestieri e/o settori;
● elaborare e attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte all’erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
● dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi confederali corrispondenti.

L’assunzione di iniziative o determinazioni che abbiano rilevanza o intersechino interessi confederali devono essere concertati con la Presidenza regionale CNA.

Nel caso il Presidente regionale CNA non riconosca in tutto o in parte le deleghe ciò deve avvenire con parere conforme alla Direzione al corrispondente livello.

Il Presidente della CNA, per giustificati motivi e su parere conforme della Direzione, può ritirare la delega al Presidente di Unione al corrispondente livello.

Le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente del livello confederale corrispondente il quale opera su mandato dei relativi organi confederali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.

Le Unioni concorrono a definire contenuti e obiettivi del Piano Strategico della CNA regionale al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernenti le Unioni.

B) CNA PENSIONATI

La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati attraverso l’organizzazione di CNA Pensionati.

L’organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il sistema della CNA regionale.

Il Presidente Regionale di CNA Pensionati è membro di diritto dell’Assemblea e della Direzione Regionale della CNA al corrispondente livello confederale.

TITOLO III
IL SISTEMA CNA: REQUISITI DI AMMISSIONE

ART. 6 – Adesione al sistema CNA

Possono aderire al sistema CNA le imprese e le relative forme associate, i soci o collaboratori ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi e i pensionati iscritti a CNA Pensionati.

Gli associati al sistema CNA debbono:

a. accettare lo Statuto della CNA Nazionale e della CNA Regionale e della CNA Provinciale di riferimento;
b. rispettare le regole di comportamento contenute nello Statuto, nel regolamento e nel codice etico della Confederazione;
c. ottemperare alla contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973, n. 311 e successive modificazioni; Il mancato pagamento dell’intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell’organo elettivo. La morosità per un intero anno, comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali; l’adesione impegna l’associato a fornire al sistema CNA e agli enti di emanazione E.C.I.P.A. ed E.P.A.S.A. le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa ed alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone irrevocabilmente, purché sia garantito l’anonimato, l’utilizzo e l’elaborazione a fini statistici, di ricerca e quanto altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
d. garantire una partecipazione attiva alla vita e allo sviluppo del sistema CNA.

I diritti degli associati CNA:

a. Ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli confederali.
b. Ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe.
c. Gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell’organo che convoca.
d. Ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali.
e. tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell’organo che convoca l’organo che elegge; i candidati alla presidenza provinciale, regionale o di Unione, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA, ferma la possibilità per gli statuti di tali livelli confederali di prevedere periodi più lunghi, anche per le altre cariche confederali a livello territoriale.
f. per poter fruire dei servizi offerti dal sistema CNA, è necessario essere associati.

ART. 7 – Requisiti necessari per far parte del sistema CNA

Per fare parte del sistema CNA, la CNA GALLURA con il presente Statuto attua e soddisfa tutti i requisiti stabiliti dall’art.8 dello Statuto Nazionale, in particolare :

a. scopi, funzioni, identità e valori corrispondenti a quelli dello Statuto Nazionale, in particolare per quanto attiene al rispetto degli artt. 2,3, 4,5,7,9;
b. che gli organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
c. modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l’alto;
d. l’obbligo per le CNA Provinciali di garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al sistema CNA con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall’Assemblea Nazionale della CNA;
e. organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con il presente Statuto;
f. ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Provinciale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello confederale corrispondente;
g. adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D.Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
h. la messa a disposizione del sistema CNA dei dati associativi e quant’altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
i. che il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
j. che la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del sistema CNA, non superi i due mandati pieni consecutivi. I Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
k il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli confederali, che abbiano cessato l’incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l’incarico di Vice Presidente
l. il riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il sistema CNA;
la costituzione di CNA Pensionati a tutti i livelli territoriali, garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
n. l’obbligo dell’uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la presa d’atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
o. il concorso alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e l’impegno ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il sistema CNA.
p. obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d’appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Provinciali o Regionali;
q. obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.

TITOLO IV
GLI ORGANI PROVINCIALI DELLA CNA

ART. 8 – Composizione degli organi della CNA GALLURA

Gli organi della CNA GALLURA sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti, amministratori, collaboratori, con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA.
I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale. E’ fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 17 (Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico) e 18 (Collegio dei Garanti).

Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.

E’ proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall’ambito associativo designante e i poteri e l’autonomia dell’organo stesso.

ART. 9 – Gli organi della CNA GALLURA

1. Gli Organi della CNA GALLURA sono:

– l’Assemblea;
– la Direzione;
– il Presidente;
– la Presidenza;
– il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
– il Collegio dei Garanti.

2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione secondo le norme degli statuti dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:

non è ammesso il principio di cooptazione;
b. in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, e l’organo è al di sotto del numero minimo statutario, il presidente convoca senza indugio l’organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l’organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell’organo competente alla convocazione porre la questione della sostituzione all’ordine del giorno, alla prima riunione dell’organo elettivo;
c. se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l’organo, il Presidente, convoca senza indugio, l’organo elettivo per il rinnovo dell’intero organo;
d. In caso di dimissioni anche del presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell’organo. Qualora anch’essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore.
e. Nelle assemblee provinciali, in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti, l’ambito territoriale di appartenenza del decaduto o dimissionario ovvero l’Unione da cui era stato indicato, possono proporre la sostituzione.

ART. 10 – L’Assemblea: durata e composizione

L’Assemblea rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l’anno. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati, legali rappresentanti e collaboratori familiari di società e forme associate iscritte alla CNA GALLURA .

Sono membri dell’Assemblea:

a. Il Presidente in carica e quello uscente, il Presidente degli enti di emanazione titolari d’impresa regolarmente associati;
b. Un numero di titolari di imprese e di pensionati, eletti ogni 4 anni, secondo le modalità previste dal regolamento Provinciale.

Partecipano alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico e il Collegio dei Garanti, nonché i componenti la Direzione non facenti parte dell’Assemblea.

Nelle riunioni dell’Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.

ART. 11 – L’Assemblea: poteri e compiti

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA GALLURA .

L’Assemblea:

stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze ed agli interessi dell’artigianato e della piccola e media impresa;
esamina l’andamento della CNA Provinciale e delle strutture collegate;
approva annualmente il bilancio consuntivo della CNA Provinciale proposto dalla Direzione;
delibera, nel rispetto delle competenze statutarie, su ogni altro punto all’ordine del giorno;
approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo statuto e le sue eventuali modifiche con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti effettivi e con una maggioranza di almeno i due terzi più uno dei presenti.

L’Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno ventiquattro ore.

Le decisioni dell’Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 50% più uno dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti, con una maggioranza di almeno il 50% più uno dei presenti.

L’Assemblea viene convocata ogni 4 anni per:

eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti;
nominare il segretario provinciale;
eleggere la direzione provinciale ;
eleggere i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
eleggere i componenti il Collegio dei Garanti in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine, il regolamento ne disciplinerà modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il sistema CNA.

In caso di necessità la Presidenza può convocare l’Assemblea in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente, di Vicepresidenti, la nomina del segretario o di organi prima della normale scadenza dei quattro anni.

L’elezione degli organi è valida quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto; qualora per 3 volte non si sia raggiunto il quorum, l’Assemblea, nella successiva convocazione, potrà validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

ART. 12 – La Direzione: durata e composizione, poteri e compiti

La Direzione rimane in carica 4 anni ed è composta da membri eletti dall’Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori iscritti alla CNA, i pensionati iscritti alla CNA Pensionati, i legali rappresentanti di società e collaboratori di impresa familiare e gli amministratori con deleghe operative di forme associate iscritte alla CNA secondo modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.
La Direzione viene convocata dalla Presidenza, che ne stabilisce l’ordine del giorno. Inoltre può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Direzione ha il compito di:

a. attuare e sviluppare, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzativa della CNA stabilite dall’Assemblea;
b. deliberare il Piano Strategico poliennale della CNA provinciale proposto dalla Presidenza per il tramite del Segretario provinciale;
c. deliberare in merito alle iniziative ed alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società in attuazione delle decisioni dell’assemblea;
d. costituire le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell’assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
e. esercitare direttamente il controllo sulla attività ed i risultati delle società ed enti promossi o partecipati, direttamente e/o indirettamente, dalla CNA provinciale ;
f. esercitare direttamente, il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del sistema della CNA provinciale;
g. decidere sulle domande di partenariato, aggregazione, affiliazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il sistema CNA a norma del presente statuto e del regolamento;
h. adire il Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza da parte delle articolazioni confederali del sistema CNA del presente statuto, del regolamento e del codice etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti;
i. deliberare in merito all’acquisto, permuta, vendita di beni immobili nell’ambito delle linee di politica finanziaria decise dall’Assemblea;
j. deliberare l’estromissione dal sistema CNA o altro tipo di provvedimento riguardante le altre organizzazioni del sistema CNA provinciale aventi per statuto rilevanza esterna specificandone i motivi.
k. decidere, su proposta della Presidenza, le indicazioni nominative dei rappresentanti della CNA presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché delle società ed enti promossi e/o partecipati dalla CNA;
l. deliberare su proposta del Segretario, l’articolazione della CNA provinciale, lo stato giuridico ed economico del personale dipendente della CNA provinciale, nonché le assunzioni e i licenziamenti del personale;
m. dare esecuzione alle decisioni del Collegio dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
n. attribuire la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Direzione stessa;
o. presentare all’Assemblea il bilancio consuntivo;
p. approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio;
q. ratificare le decisioni prese in via d’urgenza dalla Presidenza;
r. deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA GALLURA ;
s. deliberare l’accettazione dell’associazione in sede costituente nell’ottemperanza delle norme contemplate dallo statuto regionale e nazionale rispetto ai requisiti di ammissione; la CNA Nazionale ha competenza su ogni e qualsiasi questione che attenga alle modifiche dei soggetti componenti il sistema, quali fusioni, scissioni, cambio di denominazioni, modifiche territoriali, costituzione di nuove associazioni in relazione alla costituzione di nuove province; essa decide su richiesta del relativo organismo a livello territoriale. In caso di modifica del numero delle Unioni o del loro nome, o dei raggruppamenti di interesse, ovvero nel numero o denominazione dei soggetti costituenti, alla prima riunione dell’assemblea annuale CNA, viene modificata la relativa norma transitoria;
t. promuovere l’attività di integrazione tra politiche e progetti e tra ambiti territoriali e di mestiere e/o settore del sistema CNA provinciale.
La Direzione può delegare alla Presidenza alcune sue competenze, ad esclusione di quelle previste ai punti j), l), m), n).
La Direzione può invitare alle proprie riunioni, con modalità da essa stabilite anche non imprenditori.

ART. 13 – La Presidenza: durata, composizione e compiti

La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni ed è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Segretario Provinciale

La Presidenza:

a. promuove l’attività politica della CNA;
b. adotta e propone alla Direzione, per il tramite del Segretario provinciale, il Piano Strategico poliennale della CNA GALLURA ;
c. ha funzioni di rappresentanza politico-istituzionale;
d. verifica l’attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
e. convoca l’Assemblea e la Direzione, stabilendone l’ordine del giorno;
f. può assumere delibere spettanti alla Direzione, aventi carattere d’urgenza, sottoponendole successivamente alla stessa per la ratifica.

ART. 14 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al sistema CNA GALLURA . Il Presidente ed i Vice Presidenti restano in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Presidente provinciale:

ha la rappresentanza politica della Confederazione;
ha potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA GALLURA; rappresenta la sintesi del sistema CNA, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
presiede gli Organi ed è il rappresentante legale della CNA GALLURA a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
può conferire deleghe per il compimento degli atti nell’ambito delle proprie competenze.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in mancanza di tale nomina, dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.

ART. 15 – Presidenza onoraria

L’ Assemblea può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Provinciale a chi abbia acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbia ricoperto la carica di Presidente Provinciale
Il Presidente onorario ha il diritto a partecipare ai lavori dell’ Assemblea e della Direzione.
Il regolamento disciplinerà la durata della carica.

ART. 16 – Il Segretario Provinciale

Il Segretario provinciale viene nominato dall’Assemblea.

Il Segretario provinciale:

a. è responsabile del funzionamento della struttura della CNA provinciale e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa;
b. propone alla Presidenza provinciale il Piano Strategico poliennale della CNA provinciale;
c. sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria di CNA provinciale e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
d. propone alla Direzione l’articolazione della struttura organizzativa delle aree e funzioni di attività confederali e l’attribuzione o revoca degli incarichi al personale;
e. stabilisce e gestisce il rapporto di lavoro con il personale, e propone alla Direzione l’assunzione di incarichi. Nell’espletamento di tali funzioni ha competenza esclusiva e non delegabile;
f. partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA provinciale;
g. coadiuva il Presidente nella rappresentanza politica del sistema CNA ed ha la responsabilità dell’attuazione delle decisioni politiche.

ART. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti tutti iscritti all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e viene eletto dall’Assemblea. Rimane in carica per la durata di 4 anni ed è presieduto da un componente esterno al sistema CNA, iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti. In alternativa al Collegio dei Revisori l’Assemblea può decidere di nominare un revisore contabile, che svolge le medesime funzioni del collegio ed è iscritto all’albo ufficiale dei Revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti o, se nominato, il Revisore Unico hanno il compito di controllare la regolarità contabile della gestione economica e finanziaria della CNA provinciale.

Il collegio dei revisori, quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all’assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione del bilancio provinciale .

Qualora la situazione economica e finanziaria , sia di entità particolarmente limitata, tenuto conto anche delle società ed enti promossi o controllati si puo’ prevedere la nomina di un solo revisore contabile, iscritto al relativo albo ed esterno al sistema CNA, con le medesime funzioni e responsabilità di cui ai precedenti capoversi

ART. 18 – Il Collegio Provinciale dei Garanti

Il Collegio Provinciale dei Garanti è composto da tre membri effettivi e due supplenti anche esterni al sistema CNA, che non abbiano alcun incarico in alcun organo nell’ambito della CNA GALLURA né alcun rapporto di lavoro subordinato; esso è presieduto da un giurista.

Il Collegio dei Garanti viene eletto dall’Assemblea della CNA e rimane in carica per quattro anni.

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia, autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione. Esso decide qualunque controversia che insorga in CNA in ordine alla interpretazione ed all’applicazione delle norme del presente statuto e delle deliberazioni degli organi della CNA; esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA provinciale.
Esso dichiara altresì, quale collegio arbitrale, su domanda della Presidenza ovvero della Direzione provinciale, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni, su istanza di qualunque interessato, può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA GALLURA .

La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Provinciali di appartenenza, ferma la facoltà dell’appello al Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.
Il regolamento del Collegio stabilirà modi, forme, incompatibilità e costi di accesso al procedimento innanzi al collegio, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Il regolamento sarà portato a conoscenza di tutte le articolazioni componenti il sistema CNA.

ART. 19 – Articolazioni Territoriali Zonali della CNA GALLURA.

L’articolazione territoriale della CNA Gallura è costituita dalle sedi territoriali. Sono sedi territoriali quelle deliberate dalla Direzione della CNA Gallura che fanno capo ad un ufficio territoriale.
Nella sede territoriale si realizza la partecipazione diretta del socio alla vita associativa della CNA si perseguono gli scopi e i fini dell’Associazione in sede locale.
La sede territoriale promuove l’aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell’informazione ai soci sull’azione e sulle opportunità offerte dal sistema CNA.

ART. 20 – Cumulo delle cariche

Si rinvia al regolamento interno della CNA l’individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche attribuite sia all’interno del sistema CNA che nella rappresentanza della CNA nelle istituzioni.

TITOLO V
AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE – BILANCI

ART. 21 – Fondo comune

Il Fondo comune della CNA è costituito dalle quote associative annuali versate da tutte le associazioni e federazioni componenti il sistema CNA, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo comune.
La Direzione della CNA GALLURA ha facoltà di decidere l’importo della quota tessera spettante alla CNA Provinciale.
In caso di scioglimento della CNA, il Fondo comune verrà devoluto integralmente ad associazioni e/o Enti non economici con finalità analoghe.

ART. 22 – Autonomia finanziaria

Ogni livello confederale CNA ha una propria autonomia giuridica, economica, finanziaria e patrimoniale.
Ciascun livello confederale è dotato di un proprio fondo comune costituito ai sensi dell’art. 21 del presente statuto.
I creditori delle CNA Provinciali e della CNA Regionale possono far valere i propri diritti solo sul rispettivo fondo comune di ciascun ambito associativo.

ART. 23 – Bilanci

Gli organi della CNA provinciale approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi secondo lo schema unico di bilancio previsto per tutte le articolazioni della CNA.

Il bilancio preventivo della CNA deve essere approvato entro il mese di febbraio di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo della CNA deve essere approvato entro il mese di novembre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.

Le articolazioni del sistema confederale CNA perseguono l’obiettivo del pareggio di bilancio.

Nell’ambito di ciascun bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.
I bilanci consuntivi sono approvati previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico, che ad essi deve allegare la propria relazione.

ART. 24 – Piano Strategico

Il Piano Strategico è lo strumento di pianificazione delle attività anche per quanto attiene ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al sistema CNA, di durata poliennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.

TITOLO VI
RAPPORTO ASSOCIATIVO
NORME DISCIPLINARI – INCOMPATIBILITA’

ART. 25 – Rapporto associativo

La CNA GALLURA in quanto facente parte del sistema della CNA Nazionale si uniforma al logotipo CNA, seguito o preceduto dalla relativa specificazione ( CNA GALLURA-Associazione Provinciale Olbia-Tempio ).

La CNA GALLURA ha durata illimitata salvo provvedimenti di scioglimento previsti dallo Statuto Regionale e dall’Assemblea con i poteri stabiliti dall’articolo 30.

La revoca dell’adesione al medesimo sistema CNA deve essere deliberata da almeno due terzi dei rispettivi associati, con un preavviso di almeno un anno prima dell’attuarsi giuridico formale dell’evento.

Su delega specifica della Direzione Nazionale della CNA, la Direzione Regionale può decidere il commissariamento delle CNA Associazioni Provinciali con effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l’efficacia del provvedimento.
Il commissariamento non fa venir meno l’autonomia e soggettività giuridica dei livelli confederali, commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
Il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni componenti il sistema CNA e deontologico per dirigenti e collaboratori, deve essere recepito negli statuti di tutte le associazioni.

ART. 26 – Incompatibilità

Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente e di membro di Unione è incompatibile con l’assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli. Fanno eccezione i comuni sotto i 5.000 abitanti.
Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l’estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Segretario provinciale.

Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l’appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.

Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.

TITOLO VII
ENTI CONFEDERALI

ART. 27 – Ente di Patronato per l’Assistenza Sociale agli Artigiani (E.P.A.S.A)

L’E.P.A.S.A. (Ente di Patronato per l’Assistenza Sociale agli Artigiani), legalmente riconosciuto e promosso dalla CNA, opera per assistere gratuitamente in sede amministrativa e giudiziaria gli artigiani, anche non iscritti alla Confederazione, ed i loro familiari, nonché altre categorie di cittadini, nelle materie previdenziali, sanitarie, di tutela e di assistenza sociale.

L’Ente svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e tra le comunità italiane dei lavoratori autonomi e dipendenti all’estero.

Ha inoltre il compito di coadiuvare l’organizzazione promotrice per le funzioni di ricerca, studio e tutela sulla sicurezza dei sistemi, strumenti ed ambienti di lavoro, nonché sulle condizioni igieniche ed ambientali dei luoghi di lavoro del territorio.

ART. 28 – Ente Confederale di Istruzione Professionale per l’Artigianato e le Piccole Imprese (E.C.I.P.A.)

La Confederazione a livello nazionale e regionale promuove l’Ente Confederale di Istruzione Professionale per l’ Artigianato e le Piccole Imprese ( E.C.I.P.A. ).

L’Ente è costituito al fine di realizzare, nell’ambito della strategia della Confederazione, a livello nazionale e regionale, assistenza ed interventi di formazione imprenditoriale e manageriale, di aggiornamento tecnico-economico-giuridico, di informazione e di riqualificazione per le imprenditrici e gli imprenditori, di formazione per i dipendenti delle imprese, di formazione all’imprenditorialità per i giovani, di aggiornamento e riqualificazione per quadri tecnici ed i dirigenti della CNA e delle imprese.

TITOLO VIII
NORME FINALI

ART. 29 – Logotipo e simbolo

Il logotipo della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa della CNA GALLURA è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l’immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.

ART. 30 – Scioglimento della Confederazione

Lo scioglimento della CNA GALLURA può essere deliberato esclusivamente dell’Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza, con un numero di voti favorevoli non inferiore ai tre quarti dei presenti.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un collegio di tre liquidatori, che avranno il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA; i beni della CNA che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti ad altri enti o istituti senza finalità di lucro aventi ad oggetto i medesimi ideali che ispirano la CNA.

ART. 31 – Entrata in vigore dello Statuto.

Le norme contenute nel presente statuto entrano in vigore dalla data di approvazione e si integrano con l’eventuale regolamento provinciale che ne costituisce parte integrante e stabilisce norme di carattere cogente. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 32 – Rinvio legislativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

ART. 33 – Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti

Il presente Statuto della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese, denominata CNA GALLURA, approvato dall’Assemblea del 22 Ottobre 2005 presso CINES Zona industriale OLBIA , modificato ed approvato, in base alle indicazioni della CNA Nazionale , nell’Assemblea Generale del 30 Novembre 2010, abroga ogni precedente similare normativa.

L’Assemblea attribuisce ed affida con i più ampi poteri di merito al Presidente provinciale della CNA GALLURA espresso e formale mandato per il coordinamento formale delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.