Le imprese che hanno ricevuto dei contributi pubblici, per la normativa sulla trasparenza dei contributi pubblici, hanno l’obbligo di darne pubblicità.
Di seguito trovi tutte le informazioni.
Con la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, modificata dal c.d. “Decreto Crescita”, è stato introdotto per i soggetti percettori l’obbligo di rendere trasparenti:
in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, di qualunque genere, ricevuti dalla Pubblica Amministrazione e dalle società in partecipazione pubblica o società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Pubblica Amministrazione.
I soggetti che devono adempiere gli obblighi di trasparenza sui contributi pubblici sono:
L’obbligo di pubblicazione si applica se la somma di tutte le erogazioni ricevute e incassate supera, nel corso del periodo considerato, il valore di € 10.000.
Le modalità e i termini di pubblicazione di tali informazioni variano a seconda dei soggetti interessati dall’obbligo.
In particolare, le imprese (incluse le cooperative sociali) che redigono il bilancio CEE in forma estesa assolvono a questo obbligo inserendo la descrizione dei contributi ricevuti nell’esercizio precedente tra le informazioni della nota integrativa allegata al bilancio d’esercizio ed all’eventuale bilancio consolidato, entro il termine previsto per il deposito del bilancio medesimo.
Tutte le altre imprese:
hanno l’obbligo di dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, attraverso l’inserimento nel proprio sito internet o, in mancanza di tale sito, nei portali delle Associazioni di Categoria.
La pubblicazione deve avvenire ogni anno entro il 30 giugno.
Nel 2021 la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2021.
Le informazioni che devono essere fornite dalle imprese, preferibilmente in forma schematica, per la trasparenza sui contributi pubblici sono:
In relazione agli aiuti di Stato ed agli aiuti de minimis, contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato in modo analitico (indicando cioè il profilo individuale di ciascun beneficiario), è stato precisato che la registrazione nel predetto sistema è sostitutiva degli obblighi di comunicazione posti a carico dei soggetti interessati dalla disciplina in commento, a condizione che, nella nota integrativa o sul sito internet oppure sul portale dell’associazione, ne venga dichiarata l’esistenza anche per il tramite di un rinvio al Registro medesimo.
La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
CNA Gallura mette a disposizione il servizio di pubblicazione sul proprio sito internet per le imprese che abbiano necessità di adempiere all’obbligo di legge sulla trasparenza dei contributi pubblici e che non hanno un sito internet.
Il servizio è riservato alle imprese socie.
Di seguito l’elenco delle imprese che, per la normativa sulla trasparenza, pubblica i contributi pubblici ricevuti nel corso del 2020: