Mediazione Civile

Cos’è la Mediazione Civile? 

La mediazione è intesa come l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di una soluzione da loro stessi condivisa, un accordo amichevole quindi che possa costituire la base per una regolamentazione serena e collaborativa di eventuali futuri rapporti tra gli stessi.

Il nostro ordinamento conferma la mediazione come il principale strumento alternativo di risoluzione delle controversie (ADR Alternative Dispute Resolution) prima di accedere alla giustizia ordinaria dello Stato.

Il percorso della mediazione è basato sulla totale volontarietà delle parti in conflitto nel rimanere a negoziare. E’ quindi chiaro che la buona riuscita di questo percorso dipenderà dalla loro volontà a cooperare.

Bisogna guardare la mediazione come un’opportunità perché costituisce la migliore alternativa alle lunghe e costosissime cause in tribunale dove, il più delle volte, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore.

Come attivare un procedimento di mediazione?

Il soggetto che intende attivare una procedura di mediazione deve presentare, presso l’Organismo di mediazione, il modulo di domanda di mediazione debitamente compilato e sottoscritto, allegandovi copia dei documenti d’identità (dell’istante/i e/o dei delegati) e dei rispettivi codici fiscali e provvedere quindi al pagamento delle spese di avvio (40,00 euro + IVA per valori di lite entro i 250.000 euro, e 80,00 + IVA per valori di lite superiori ai 250.000 euro).

La mediazione è una procedura breve, riservata e sicuramente conveniente!

Avremo cura di aiutarvi a compilare la domanda, verificare la correttezza di tutti i dati in essa contenuti e a darvi tutte le informazioni relative alla procedura adottata e al suo funzionamento.

Provvederemo noi alla convocazione di entrambe le parti. Il primo incontro di mediazione viene fissato di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza e la procedura dovrà concludersi entro 3 mesi dalla stessa data.

Non vi sono particolari formalità da osservare durante gli incontri e tutto ciò che verrà detto durante gli stessi, dovrà restare confidenziale. Tutte le parti presenti alle riunioni di mediazione hanno infatti l’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante tutto il procedimento.

Lo stesso mediatore accettando l’incarico s’impegna a rispettare i requisiti d’indipendenza e riservatezza rispetto alle parti e rispetto ai temi che vengono trattati.

Come si svolge la mediazione?

Il primo incontro avviene in sessione congiunta, dove tutti, intorno a un tavolo, avranno la possibilità di esprimere, a turno, il loro punto di vista.

Il mediatore si riserverà poi la facoltà, se lo riterrà opportuno, di sentire le parti anche separatamente in incontri individuali e, anche in quel caso, tutto ciò che verrà detto, rimarrà riservato, sempre che la parte interessata non autorizzi espressamente il mediatore a riferirlo all’altra parte.

Tutto ciò che emergerà dagli incontri sarà coperto dalla massima riservatezza e non potrà essere usato in un eventuale successivo giudizio né i mediatori potranno essere chiamati a testimoniare.

La procedura si considera conclusa quando viene raggiunto un accordo o quando verrà riscontrata l’impossibilità di raggiungere un accordo.

La Normativa

Il procedimento di mediazione è stato introdotto in Italia dal D.Lgs. 28/2010 (in vigore dal 20 marzo 2010) e la recente L. 98/2013, di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. decreto del fare), ha reintrodotto l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie:

  1. condominio
  2. successioni ereditarie
  3. patti di famiglia, diritti reali, divisione
  4. locazione, comodato, affitto di aziende
  5. risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione
  6. contratti assicurativi, bancari e finanziari

È inoltre obbligatorio quando la mediazione è demandata da un giudice oppure a tutela nei contratti: Le parti di un contratto possono inserire nello stesso una clausola di mediazione con la quale stabiliscono di esperire il tentativo di mediazione prima di ogni altra azione giudiziaria.

È facoltativo quando è scelto liberamente dalle parti (in tutti gli altri casi).  

Agevolazioni

Tutta la documentazione che viene prodotta nel procedimento di mediazione è esente da bolli, tasse o diritti. Con un verbale di accordo, nelle materie che prevedono il trasferimento di un bene, si potrà usufruire dell’esenzione dell’imposta di registro fino a un valore di 50.000 euro. Per importi maggiori l’imposta sarà dovuta per la parte eccedente (art. 17 D.Lgs. 28/2010).

Anche le indennità di mediazione versate, le cui tariffe sono determinate secondo tabelle ministeriali, potranno essere “scaricate”, nella dichiarazione dei redditi, fino ad un massimo 500 euro in caso di successo della mediazione (verbale di accordo), mentre, in caso di mancato accordo, fino a un massimo di 250 euro. Il credito potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito, infine, non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Altre caratteristiche della mediazione

– Competenza territoriale: le domande di mediazione dovranno essere presentate presso un organismo sito nella circoscrizione di competenza del giudice territorialmente competente per la controversia.

– Mediazione esperibile in corso di giudizio o ex post: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello.

– Reintroduzione del gratuito patrocinio: Se il procedimento di mediazione è obbligatorio  ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/2010 le indennità di mediazione non sono dovute dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; a tal fine la parte è tenuta a depositare presso la Segreteria dell’Organismo, prima dell’inizio del procedimento di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione sarà autenticata dal Responsabile dell’Organismo (o suo delegato), nonché a produrre la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato se il Responsabile dell’Organismo (o suo delegato) lo richiede.

– Efficacia esecutiva: l’accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituirà titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In tutti gli altri casi l’accordo potrà essere omologato su istanza di parte con decreto del Presidente del tribunale. 

– Assistenza obbligatoria: in caso di mediazione obbligatoria le parti dovranno essere assistite da un avvocato durante tutta la procedura di mediazione; nelle sole mediazioni a carattere volontario, la parte può derogare a tale obbligo, rinunciando a tale assistenza.

All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto ad informare per iscritto l’assistito della possibilità di avvalersi della procedura di mediazione. In caso di violazione il contratto è annullabile.

Prescrizione e decadenza: dalla comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta.

Per informazioni: 

Stefano Giagheddu: 3406117033

Angela Nurra: 3925855081

Alessandra Podda: 3337833176